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Sez. 5, Sentenza n. 35365 del 24/09/2002 Cc. (dep. 22/10/2002) Rv. 222910 - 01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE | Regime concessorio di cui alla Legge 6 agosto 1990, n.223 - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, relative alla localizzazione degli impianti, alla delimitazione dell'area di irradiazione dei segnali, alla frequenza utilizzabile e alla potenza di trasmissione - Abusività dell'attività di comunicazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222910-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di attività di radiodiffusione, equivale a mancanza di concessione, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 195, commi 1 e 3 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nel testo introdotto dall'art. 30 della legge 6 agosto 1990 n. 223, l'inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio relative alla ubicazione degli impianti, alla delimitazione dell'area di irradiazione dei segnali, alla frequenza utilizzabile e alla potenza di trasmissione.

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)