Sez. 3, Sentenza n. 11284 del 12/02/2002 Cc. (dep. 20/03/2002) Rv. 221115 - 01
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE | Regime concessorio di cui alla Legge 6 agosto 1990, n.223 - Individuazione dell'ubicazione degli impianti - Posizionamento in luogo diverso - Abusività dell'attività di comunicazione - Sussistenza - Fondamento.
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di attività di radiodiffusione, l'art.16, comma 2 della legge 6 agosto 1990, n.223 prevede che il provvedimento concessorio individui, fra gli altri elementi, anche l'esatta ubicazione degli impianti e l'area da essi servita, così che il posizionamento degli impianti in territorio comunale diverso da quello autorizzato non costituisce una mera violazione di modalità esecutive, bensì una difformità essenziale rispetto alla concessione e comporta la totale abusività delle attività di radiodiffusione effettuate.
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 16 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)