Sez. 4, Sentenza n. 34684 del 02/07/2010 Cc. (dep. 24/09/2010) Rv. 248086 - 01
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE | Reati - Esercizio di impianti in assenza di concessione - Violazione, da parte del concessionario, delle prescrizioni contenute nella concessione - Equivalenza a mancanza di concessione.
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione o autorizzazione, l'inosservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni inerenti all'ubicazione degli impianti, alla delimitazione dell'area di irradiazione dei segnali, alla frequenza utilizzabile e alla potenza di trasmissione equivale ad esercizio in mancanza di concessione. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di impianto di telediffusione che trasmetteva utilizzando una frequenza diversa da quella a cui era abilitato il titolare, autorizzato soltanto alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri).
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)