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Sez. L, Sentenza n. 23090 del 09/09/2008 (Rv. 605023 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità - Libere professioniste - Misura - Parametro del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel periodo considerato - Nozione - Utile derivato dall'attività professionale - Configurabilità - Compensi percepiti - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605023-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Ai fini dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 379 del 1990, recepito, senza modifiche, dall'art. 70, comma 2, del d.lgs. n.151 del 2001, va preso in esame soltanto il reddito professionale "percepito e denunciato ai fini fiscali" nel secondo anno precedente a quello della domanda, corrispondente all'utile derivato dall'esercizio dell'attività professionale, e non i soli compensi percepiti, dovendosi ritenere una diversa interpretazione, oltre che in contrasto con il chiaro tenore letterale della norma, illogica, atteso che, ove le spese fossero superiori ai compensi, non vi sarebbe reddito da assoggettare ad imposta. Né è configurabile, al riguardo, la violazione dei valori costituzionali sottesi agli articoli 3, 24 e 31 Cost., dovendosi escludere, da un lato, che la misura dell'indennità sia irrisoria, venendo la stessa commisurata all'entità del reddito (nel periodo considerato) senza che siano comunque trascurate le esigenze primarie di tutela - non potendo il relativo importo essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito, per la qualifica di impiegato, dall'art. 1 del d.l. n. 402 del 1981, convertito, con modifiche, nella legge n. 537 del 1981, tabella A, e successivi decreti ministeriali di integrazione - mentre, dall'altro, la normativa (come rilevato dalla Corte cost. n. 3 del 1998) consente alla professionista, a differenza della lavoratrice subordinata, di scegliere liberamente modalità di lavoro compatibili con il prevalente interesse del figlio, attesa l'attribuzione del diritto all'indennità anche in assenza di astensione dal lavoro (fattispecie in materia di riconoscimento dell'indennità di maternità ad una notaia).

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 70 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 70 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 31, Costituzione art. 32, Costituzione art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)