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Sez. 3, Sentenza n. 678 del 30/01/1979 (Rv. 396841 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA - NULLITA DELLA SOLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396841-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA - NULLITA DELLA SOLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

L'inosservanza dell'art 330 cod proc civ per quanto riguarda il luogo di notificazione dell'impugnazione comporta nullita della notificazione e non pure dell'impugnazione in senso sostanziale: tale nullita resta pertanto sanata ex tunc con la Costituzione della parte cui la notificazione era diretta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)