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Sez. L, Sentenza n. 1052 del 08/02/1983 (Rv. 425824 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE PRESSO IL DOMICILIO ELETTO PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITÀ - SANATORIA "EX TUNC" - CONDIZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'INTIMATO.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425824-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE PRESSO IL DOMICILIO ELETTO PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITÀ - SANATORIA "EX TUNC" - CONDIZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'INTIMATO.*

La notifica del ricorso per Cassazione presso il domicilio che la controparte aveva eletto per il giudizio di appello, anziché presso il domicilio che la medesima aveva eletto nell'atto di notificazione della sentenza impugnata, comporta non una nullità della impugnazione in senso sostanziale bensì una nullità della notifica del gravame, che è sanata, con effetto ex tunc, dalla Costituzione in giudizio dell'intimato, cui la notificazione stessa era diretta. (Conf 2400/81, mass n 413163; (Conf 678/79, mass n 396841; (Conf 31/79, mass n 396041).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)