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Sez. 2, Sentenza n. 6335 del 06/12/1979 (Rv. 403065 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - ANZICHE NEL LUOGO INDICATO DAL CONVENUTO NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403065-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - ANZICHE NEL LUOGO INDICATO DAL CONVENUTO NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La notifica dell'atto di appello presso il procuratore del convenuto costituito nel giudizio di primo grado, invece che nel luogo indicato dal convenuto nell'atto di notificazione della sentenza ai sensi dell'art 330 cod proc civ, importa la nullita della sola notificazione, che e sanabile ex tunc, sia con la Costituzione della parte destinataria della notificazione, ancorche effettuata al solo scopo di eccepire la nullita, sia con la rinnovazione della notificazione eseguita a norma degli artt 291 e 359 cod proc civ. (Conf 678/79, mass n 396841; (Conf 582/79, mass n 396716; (Conf 31/79, mass n 396041).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)