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Sez. 3, Sentenza n. 12326 del 10/06/2005 (Rv. 585342 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Interesse ad agire dell'opponente - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585342-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

L'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione anche per l'opposizione agli atti esecutivi e sussiste solo quando è astrattamente configurabile per l'opponente un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità dell'atto. (Nella specie, l'opponente aveva eccepito la nullità di un primo pignoramento, mentre l'assegnazione delle somme al creditore - oggetto della opposizione - era avvenuta nell'ambito di processo esecutivo instaurato con un secondo pignoramento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)