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Sez. 3, Sentenza n. 4282 del 04/05/1994 (Rv. 486463 - 01)

Esecuzione forzata - Pignoramento - Espropriazione immobiliare - In genere | Notificazione del pignoramento ad un soggetto non proprietario dell'immobile pignorato - Legittimazione del medesimo soggetto all'opposizione degli atti esecutivi - Esclusione - Interesse ad agire per non essere esposto alla pubblicità dell'esecuzione o per segnalare l'anomalia del procedimento - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486463-01

Esecuzione forzata - Pignoramento - Espropriazione immobiliare - In genere

Il soggetto cui sia stato notificato il pignoramento immobiliare, ancorché non sia proprietario dell'immobile sul quale è caduto il pignoramento, non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, per far valere l'irregolarità del procedimento esecutivo, atteso che, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., solo il debitore ed il terzo assoggettato all'esecuzione, in quanto proprietari dei beni staggiti (art. 2910 cod. civ.), hanno interesse al corretto svolgimento del processo di esecuzione che si svolge nei loro confronti, mentre né il generico interesse a non essere esposto alla pubblicità di un procedimento esecutivo, né l'interesse a segnalare l'instaurazione di procedimenti esecutivi anomali configurano l'interesse ad agire, quale si ricava dall'art. 100 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)