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Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 22/04/1996 (Rv. 497217 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Pignoramento successivo caduto sugli stessi beni colpiti da precedente pignoramento - Interesse del debitore esecutato all'opposizione agli atti esecutivi per farne valore la nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497217-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

L'interesse del debitore esecutato ex art. 100 cod. proc. civ. in rapporto all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) deve ritenersi sussistente ove si intenda far valere la nullità del pignoramento successivo (artt. 524, 561 cod. proc. civ.) caduto sugli stessi beni colpiti dal precedente pignoramento, tenuto conto dell'eventualità che il primo pignoramento possa essere dichiarato, a sua volta, nullo o inefficace o che sia accertato che il creditore primo pignorante non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in confronto del debitore e che l'opposizione deve essere proposta in un termine perentorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 524, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 561, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)