diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1257 del 02/02/1995 (Rv. 490247 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Apprezzamento di fatto del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490247-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

L'accertamento della esistenza della "semiplena probatio" legittimante il ricorso al giuramento suppletorio, che è un mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti, la scelta della parte alla quale deferirlo e della formula del giuramento - che non deve essere necessariamente riproduttivo degli assunti difensivi dei contendenti - e la valutazione, in concreto, dell'opportunità di tale mezzo di prova, costituiscono apprezzamenti di fatto del giudice del merito non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)