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Sez. U, Sentenza n. 430 del 21/01/1988 (Rv. 456978 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - TERRENO DI RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIA POSSESSORIA TRA PRIVATI - DEDUZIONE DA PARTE DI ENTRAMBE LE PARTI DELLA QUALITÀ DI ASSEGNATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITAZIONI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456978-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - TERRENO DI RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIA POSSESSORIA TRA PRIVATI - DEDUZIONE DA PARTE DI ENTRAMBE LE PARTI DELLA QUALITÀ DI ASSEGNATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITAZIONI - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo alla causa possessoria fra privati, la circostanza che oggetto di contesa sia un terreno di riforma fondiaria, rispetto al quale l'una e l'altra delle parti deduca la qualità di assegnatario, non vale ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, né a comportare, come limite interno delle attribuzioni del giudice medesimo, l'applicabilità dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E (divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo), atteso che, vertendosi in tema di rapporto privatistico, le posizioni dedotte in giudizio hanno necessariamente natura e consistenza di diritti soggettivi, e che, inoltre, la pronuncia richiesta al giudice ordinario non è destinata ad incidere sul provvedimento amministrativo di concessione di quel fondo e sul relativo rapporto pubblicistico. (V 3948/87, mass n 452795; (V 4724/80, mass n 408540).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)