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Sez. U, Sentenza n. 4724 del 19/07/1980 (Rv. 408540 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - ASSEGNAZIONE DI UN TERRENO DI RIFORMA AGRARIA - POSSESSO SENZA TITOLO DEL FONDO DA PARTE DI TERZI - POTERI DELL'ASSEGNATARIO - AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI O RICORSO PER L'OTTENIMENTO DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI - PROPONIBILITA DINANZI ALL'AGO.*
Stato
decisa il 1980-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408540-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - ASSEGNAZIONE DI UN TERRENO DI RIFORMA AGRARIA - POSSESSO SENZA TITOLO DEL FONDO DA PARTE DI TERZI - POTERI DELL'ASSEGNATARIO - AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI O RICORSO PER L'OTTENIMENTO DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI - PROPONIBILITA DINANZI ALL'AGO.*

L'assegnatario di un terreno di riforma agraria, in forza di provvedimento di concessione emesso dall'organo deliberativo del competente ente di sviluppo secondo la previsione dell'art 10 della legge 30 aprile 1976 n 386, e titolare, indipendentemente dall'immissione in possesso, nei confronti dei terzi estranei al rapporto concessorio, di un vero e proprio diritto soggettivo di godimento, e, pertanto, contro chi senza titolo sia o rimanga nel possesso del fondo, puo agire davanti al giudice ordinario, per conseguire il ristoro dei danni, ovvero i provvedimenti cautelari che siano Atti ad assicurargli una tutela giurisdizionale preventiva (nella specie, sequestro conservativo). (V 386/79, mass n 396481).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 12, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)