Sez. 6, Sentenza n. 12785 del 18/10/1988 Ud. (dep. 22/12/1988) Rv. 180032 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - CONSEGUENZE CIVILI - DANNO MORALE - RISARCIBILITÀ IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA E DELL'ORDINE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - CONSEGUENZE CIVILI - DANNO MORALE - RISARCIBILITÀ IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA E DELL'ORDINE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - RATIO.*
L'interesse tutelato dal reato di cui all'art. 348 cod. pen. a che l'Esercizio di determinate professioni sia consentito unicamente a chi è in possesso della prescritta abilitazione, ha carattere generale, onde la sua lesione riguarda in via diretta e immediata la pubblica amministrazione, la cui organizzazione è offesa dalla violazione delle norme che regolano appunto le professioni, mentre solo di riflesso tocca gli interessi cosiddetti professionali, cioè particolari. Ne consegue che gli ordini professionali e le associazioni di categoria, non essendo portatori del predetto interesse generale - oggetto specifico della tutela penale - non possono costituirsi parte civile per tutelare gli interessi morali, e per ciò astratti, della categoria, ma solo per far valere un danno diretto, di carattere patrimoniale, a nulla rilevando la contraria previsione contenuta nello statuto dell'ordine o dell'associazione. (fattispecie in tema di preteso danno morale subito dall'associazione medici dentisti italiani per l'Esercizio abusivo della professione di odontoiatra da parte di odontotecnici). (V mass n 172952; (Conf mass n 151104).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)