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Sez. 6, Sentenza n. 59 del 01/06/1989 Ud. (dep. 10/01/1990) Rv. 182948 - 01

PARTE CIVILE - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN UN PROCEDIMENTO RELATIVO AL REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182948-01

PARTE CIVILE - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN UN PROCEDIMENTO RELATIVO AL REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento penale relativo al reato di Esercizio abusivo di una professione, possono costituirsi parte civile le associazioni professionali, il cui interesse all'Esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti in una delimitata area, coincide con l'interesse dello stato a che la professione di cui si tratti sia esercitata soltanto da coloro che vi siano abilitati. In tale ipotesi, per quel che riguarda l'associazione professionale, al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato preso a cuore dall'associazione medesima, si aggiunge il danno anche patrimoniale ad essa derivante dal reato di Esercizio abusivo della professione a causa della concorrenza sleale subita in quel determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti (nella fattispecie è stata riconosciuta l'ammissibilità della Costituzione di parte civile dell'associazione medici dentisti italiani, Sezione di forlì, nei confronti di numerosi odontotecnici della zona imputati del reato di cui all'art. 348 cod. pen.). (V mass n 180032; (V mass n 172952; (V mass n 151104).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)