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Sez. 6, Sentenza n. 4892 del 07/05/1986 Ud. (dep. 04/06/1986) Rv. 172952 - 01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ORDINE PROFESSIONALE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI - NOMINA A PERITO DI SINGOLO PROFESSIONISTA - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.*
Stato
decisa il 1986-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172952-01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ORDINE PROFESSIONALE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI - NOMINA A PERITO DI SINGOLO PROFESSIONISTA - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.*

Nel caso in cui l'ordine professionale si sia costituito parte civile in un procedimento penale, non sussiste alcun interesse diretto del singolo professionista. Infatti, gli ordini professionali sono legittimati a costituirsi parte civile solo quando all'ordine quale ente sia derivato un danno e non quando si tratti solo di difendere gli interessi morali della categoria. (fattispecie in tema di rigetto di ricorso avverso perizia espletata da dottore commercialista in un procedimento penale, per Esercizio abusivo della professione, in cui l'ordine dei dottori commercialisti si era costituito parte civile. La Corte ha ritenuto non sussistere un interesse diretto del commercialista incaricato della perizia e quindi nessuna incompatibilità tra perito e parte danneggiata). (V mass n 151104).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)