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Sez. 1, Sentenza n. 9018 del 11/09/1998 (Rv. 518810 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse su conto corrente bancario di corrispondenza - Da parte del correntista successivamente fallito - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità - Condizioni (conto scoperto per mancanza o superamento della concessione di credito).
Stato
decisa il 1998-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518810-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se, a seguito del successivo fallimento del cliente, le rimesse su conto corrente bancario da questi precedentemente eseguite siano o meno assoggettabili al rimedio di cui all'art. 67 legge fall., occorre distinguere l'ipotesi in cui esse confluiscano su di un conto passivo durante l'ordinario svolgimento del rapporto da quella in cui esse intervengano in una situazione di scoperto di conto (dovuta alla mancanza o al superamento della concessione di credito), poiché, nel primo caso, dette rimesse, prive di natura solutoria, svolgono esclusivamente la funzione di ripristino della provvista (e non sono, per l'effetto, suscettibili di revoca), mentre, nella seconda ipotesi (che ricorre indipendentemente dalla tolleranza dello scoperto di conto da parte dell'istituto), esse sono destinate ad estinguere un credito esigibile della banca, assumendo, per l'effetto, carattere solutorio, con conseguentemente revocabilità ex art. 67 legge fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)