Sez. 1, Sentenza n. 6558 del 17/07/1997 (Rv. 506085 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse sul conto corrente dell'imprenditore successivamente fallito - AssoggettabilitĂ a revocatoria fallimentare - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Le rimesse effettuate sul conto corrente dell'imprenditore successivamente fallito, quando il conto sia scoperto (per il superamento del fido), sono revocabili singolarmente ai sensi dell'art. 67, secondo comma legge fall., senza che la revocabilitĂ debba essere contenuta nei limiti del divario fra il massimo scoperto ed il saldo finale. Infatti la presenza di frequenti oscillazioni nell'ambito dello scoperto ed anche di sconfinamenti seguiti da eventuali rientri nei limiti del fido non consentono di individuare nelle rimesse operate sul conto scoperto una forma di ricostituzione della provvista disponibile in futuro per il cliente.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)