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Sez. L, Sentenza n. 5414 del 02/06/1999 (Rv. 526998 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Norme restrittive sull'accesso agli impieghi pubblici - Applicabilità ai rapporti a convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale - Conseguenze - Attività di guardia medica - Successivi contratti a termine - Instaurazione di rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Normativa sul contratto a termine nel rapporto di lavoro subordinato - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526998-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Lo svolgimento di attività di guardia medica senza soluzione di continuità sulla base di successivi incarichi conferiti da una unità sanitaria locale non determina la costituzione, a tempo indeterminato, di un rapporto di lavoro autonomo con le caratteristiche della parasubordinazione, in considerazione del principio secondo cui l'accesso agli impieghi pubblici è ammesso solo nel rispetto delle norme che lo regolano - principio operante anche nell'ambito dei rapporti a convenzione, sia pure atipici, tra medici e Servizio sanitario nazionale, in base alle prescrizioni dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 -, e della inapplicabilità ai rapporti di lavoro autonomo della normativa in materia di contratti di lavoro a termine di cui alla legge n. 230 del 1962.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)