Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 20/08/1985 (Rv. 441906 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - IN STABILIMENTI E LOCALI ASSIMILATI - CONSEGNA DI UNA COSA - CONSEGNA "IN CUSTODIA" COSTITUTIVA DI RESPONSABILITÀ - PER SOTTRAZIONI O DETERIORAMENTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - IN STABILIMENTI E LOCALI ASSIMILATI - CONSEGNA DI UNA COSA - CONSEGNA "IN CUSTODIA" COSTITUTIVA DI RESPONSABILITÀ - PER SOTTRAZIONI O DETERIORAMENTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La consegna di una cosa, al gestore di albergo o di Esercizio ad esso equiparato (ovvero ai suoi dipendenti), è qualificabile come consegna "in custodia", al fine della responsabilità illimitata verso il cliente per sottrazioni o deterioramenti, secondo la disciplina degli artt. 1783 e segg. cod. civ. (nella parte, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dall'art. 3 della legge 10 giugno 1978 n. 316), qualora avvenga in un contesto e con modalità che ne dimostri inequivocamente la finalità di custodia (nella specie, consegna di una pelliccia al cameriere di ristorante, perché venisse portata nell'apposito guardaroba), mentre resta a tal fine irrilevante che la finalità medesima non si estrinsechi in un'espressa dichiarazione negoziale. (V 1195/72, mass n 357668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1784, Legge 10/06/1978 num. 316 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)