Sez. 3, Sentenza n. 1195 del 14/04/1972 (Rv. 357668 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - COSE CONSEGNATE - AL FINE DELLA CUSTODIA - NECESSITA - VOLONTA DEL CLIENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - COSE CONSEGNATE - AL FINE DELLA CUSTODIA - NECESSITA - VOLONTA DEL CLIENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Per aversi responsabilita illimitata dell'albergatore (art 1783 cod civ)occorre che il contratto si perfezioni con un accordo univoco, nel senso che la consegna avvenga allo scopo specifico della custodia, non potendo aversi un tale accordo nella sola dazione della cosa da parte del cliente e della presa in consegna di essa da parte dell'albergatore. L'accertamento del giudice di merito in ordine alla effettiva volonta del cliente di consegnare in custodia le cose portate in albergo, e incensurabile in Cassazione se immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto che la consegna di una pelliccia al cameriere di un ristorante, al fine di far appendere la stessa ad un attaccapanni, esistente in una sala, non implicava consegna in custodia, perche non era stata indicato lo scopo specifico della custodia. La suprema Corte, rigettando il ricorso, ha confermato tale decisione, sulla base del principio di cui sopra).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1783
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)