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Sez. 3, Sentenza n. 781 del 05/02/1979 (Rv. 396966 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 814 DEL 1971 - EFFICACIA INNOVATIVA - CONSEGUENZE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE NOTIFICATA NEL VIGORE DELLA LEGGE N 590 DEL 1965, NON CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL NOME DEL COMPRATORE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396966-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 814 DEL 1971 - EFFICACIA INNOVATIVA - CONSEGUENZE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE NOTIFICATA NEL VIGORE DELLA LEGGE N 590 DEL 1965, NON CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL NOME DEL COMPRATORE - VALIDITA.*

In tema di prelazione agraria, l'art 8 della legge n 814 del 1971, che impone al proprietario di comunicare al coltivatore, insieme alla proposta di vendita, il testo del preliminare, indicante il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite, compresa la clausola per l'eventualita della prelazione, ha efficacia innovativa e non interpretativa, e percio non retroattiva.Di conseguenza, ai fini dell'Esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore, e valida nel vigore della legge 26 maggio 1965 n 590 una proposta d'alienazione, notificata prima dell'entrata in vigore della detta legge e, non contenente l'indicazione del nome del compratore. (V 1051/77, mass n 384686; (V 1839/76, mass n 380626).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 814 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)