Sez. 3, Sentenza n. 9548 del 12/11/1994 (Rv. 488562 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Necessità della comparizione personale in sede di successiva convocazione - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione, al quale l'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria, è assolta con la richiesta di attivazione della relativa procedura all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ma non comporta la necessità della comparizione personale in sede di successiva convocazione, come è dimostrato dal quinto comma del citato art. 46, che consente alle parti di adire l'autorità giudiziaria dopo il decorso di sessanta giorni dalla comunicazione prescritta dal primo comma in ogni caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca ed anche nel caso in cui esso non si sia potuto espletare per la mancata comparizione delle parti.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 36, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)