Sez. 3, Sentenza n. 6382 del 15/07/1996 (Rv. 498553 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione - Configurabilità - Necessità della comparizione personale delle parti interessate in sede di successiva convocazione - Esclusione - Decorso di sessanta giorni dalla comunicazione ex art. 46, primo comma, legge n. 203 del 1982 - Sufficienza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di controversie agrarie il tentativo di conciliazione davanti all'Ispettorato provinciale agrario, cui l'art. 46 legge 203/82 subordina la proponibilità dell'azione di risoluzione, non comporta la necessità della comparizione personale delle parti interessate in sede di successiva convocazione, come è dimostrato dal comma 5 dell'art. 46 citato, che consente alle parti di adire l'autorità giudiziaria dopo il decorso di sessanta giorni dalla comunicazione prescritta dal primo comma in ogni caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca ed anche se esso non si sia potuto espletare per la mancata comparizione delle parti, restando del tutto indifferenti le ragioni per le quali siffatto tentativo non viene definito entro il termine anzidetto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 36, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)