Sez. L, Sentenza n. 3991 del 18/06/1981 (Rv. 414645 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - NOZIONE - DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA SALUTE - RILEVANZA - SUCCEDERSI DI MALATTIE A CARATTERE INTERMITTENTE E REITERATE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITA - ILLEGITTIMITA - LIMITI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO FISSATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O DETERMINATO SECONDO EQUITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - NOZIONE - DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA SALUTE - RILEVANZA - SUCCEDERSI DI MALATTIE A CARATTERE INTERMITTENTE E REITERATE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITA - ILLEGITTIMITA - LIMITI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO FISSATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O DETERMINATO SECONDO EQUITA.*
Il caso di malattia del lavoratore, con riguardo al quale l'art 2110, secondo comma, cod civ prevede che il recesso del datore di lavoro puo essere esercitato solo dopo il protrarsi dell'impossibilita della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi e secondo equita, (cosi detto periodo di comporto), va inteso alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente e reiterate, ancorche frequenti e discontinue in relazione a uno stato di salute malferma (cosidetta eccessiva morbilita). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non puo licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art 3 della legge 604 del 1966, ma puo esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero in difetto, determinato secondo equita. (V 2494/79, mass n 398817; (Conf 4232/80, mass n 408107).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)