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Sez. L, Sentenza n. 4232 del 03/07/1980 (Rv. 408107 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - REITERATE ASSENZE DEL DIPENDENTE PER MALATTIA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE LA PREVISIONE DEL COMPORTO MA NON DELLA SUA DURATA NEL CASO DI PLURALITA DI EPISODI MORBOSI IN UN DETERMINATO ARCO DI TEMPO - DETERMINAZIONE DI UN PERIODO MASSIMO DI MORBILITA - POTERE DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408107-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - REITERATE ASSENZE DEL DIPENDENTE PER MALATTIA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE LA PREVISIONE DEL COMPORTO MA NON DELLA SUA DURATA NEL CASO DI PLURALITA DI EPISODI MORBOSI IN UN DETERMINATO ARCO DI TEMPO - DETERMINAZIONE DI UN PERIODO MASSIMO DI MORBILITA - POTERE DEL GIUDICE - CRITERI.*

Nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia il datore di lavoro non puo licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1970 n 300, ma puo esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equita. Peraltro, quando il contratto collettivo preveda il 'comportò, ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralita di episodi morbosi in un determinato arco di tempo il giudice puo integrare la carenza di disciplina collettiva nella Determinazione di un periodo massimo in cui deve essere contenuta la morbilita ricorrente e provvedere alla composizione degli interessi tenendo presente da una parte che il termine di conservazione del posto deve essere congruo in relazione alla natura obiettiva della malattia e dall'altra che non puo essere riservato sul datore di lavoro il rischio di malattia per un tempo indeterminato a causa della continua ripetizione del periodo di comporto prima della sua scadenza. (V 1277/80, mass n 404775; (Conf 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)