Sez. L, Sentenza n. 2494 del 28/04/1979 (Rv. 398817 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MALATTIA DA INFORTUNIO SUL LAVORO - PROSECUZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DI UN OPERAIO EDILE - GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MALATTIA DA INFORTUNIO SUL LAVORO - PROSECUZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DI UN OPERAIO EDILE - GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Dal momento che nessuna disposizione del tu 30 giugno 1965 n 1124 prescrive l'Obbligo del dipendente di rendere edotta l'impresa della prosecuzione della malattia da infortunio, il giudice, per ritenere giustificato il licenziamento che sia stato intimato al lavoratore per non avere comunicato al datore di lavoro la prosecuzione della malattia da infortunio, sulla base dell'art 41 CCNL per gli operai delle imprese edili (che sancisce l'Obbligo a carico del dipendente di comunicare al datore di lavoro non solo l'insorgere di una malattia, ma anche il caso di prosecuzione della stessa, senza distinguere a seconda che la malattia dipenda da infermita o da infortunio), deve valutare la Rilevanza della funzione ex lege attribuita all'Inail di rilasciare, a guarigione avvenuta, il documento in virtu del quale il lavoratore puo essere riammesso al lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 52, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 70, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 87, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)