Sez. 1, Sentenza n. 11877 del 07/11/1991 (Rv. 474538 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Obbligo di salvataggio | Spese sostenute per evitare o diminuire il danno - Diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile - Ammissibilità - "Quantum" della rivalsa - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Obbligo di salvataggio
L'art. 1914 cod. civ., il quale, in tema di assicurazione contro i danni, fa carico all'assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell'inizio dell'azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno (obbligo di salvataggio), con diritto di rivalersi nei confronti dell' assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), trova applicazione, in difetto di espressa deroga ed alla luce della sua "ratio" (tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell'assicurazione della responsabilità civile, la quale rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, ferma però restando, in questa ipotesi, la necessità di utilizzare, come base di riferimento per il "quantum" di detta rivalsa, il parametro della somma assicurata (così adeguando il diverso criterio che la norma contempla con riferimento al solo caso dell'assicurazione contro i danni alle cose). (Nella specie, stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile nella sua qualità di proprietario di una villa con annesso parco, l'assicurato, dopo che qualche albero si era abbattuto sulle proprietà limitrofe per le nevicate abbondanti e la forte ventosità, aveva proceduto alla recisione di piante e di rami e all'ancoraggio di altre piante pericolanti per evitare la produzione di danni affrontando una spesa di cui chiedeva il rimborso alla società assicuratrice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)