diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13958 del 14/06/2007 (Rv. 597580 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO | Spese sostenute per evitare o diminuire il danno - Diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile - Ammissibilità - "Quantum" della rivalsa - Determinazione - Criteri - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597580-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO

L'art. 1914 cod. civ., il quale, in tema di assicurazione contro i danni, fa carico all'assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell'inizio dell'azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno (c.d. obbligo di salvataggio), con diritto di rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), trova applicazione, in difetto di espressa deroga ed alla luce della sua "ratio" (consistente nella tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell'assicurazione della responsabilità civile, la quale rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, ferma però restando, in questa ipotesi, la necessità di utilizzare, come base di riferimento per il "quantum" di detta rivalsa, il parametro della somma assicurata (così adeguando il diverso criterio che la citata norma contempla con riferimento al solo caso dell'assicurazione contro i danni alle cose).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)