Sez. 3, Sentenza n. 83 del 08/01/2004 (Rv. 569312 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO | Spese dirette ad evitare il sinistro e spese sostenute per evitare o diminuire il danno - Equiparabilità - Esclusione - Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO
Qualora nel corso della costruzione di un fabbricato l'imprenditore tralasci di compiere le opere necessarie per evitare il sinistro e le compia dopo che il sinistro si è verificato per evitare o diminuire il danno, le spese relative rimangono a suo carico e non si trasferiscono all'assicuratore della responsabilità civile connessa alla costruzione del fabbricato; ciò perché, se le opere fossero state eseguite al tempo dovuto, si sarebbe evitato il sinistro e nessuna opera sarebbe stata necessaria per evitare o ridurre il danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)