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Sez. 3, Sentenza n. 83 del 08/01/2004 (Rv. 569312 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO | Spese dirette ad evitare il sinistro e spese sostenute per evitare o diminuire il danno - Equiparabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569312-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Qualora nel corso della costruzione di un fabbricato l'imprenditore tralasci di compiere le opere necessarie per evitare il sinistro e le compia dopo che il sinistro si è verificato per evitare o diminuire il danno, le spese relative rimangono a suo carico e non si trasferiscono all'assicuratore della responsabilità civile connessa alla costruzione del fabbricato; ciò perché, se le opere fossero state eseguite al tempo dovuto, si sarebbe evitato il sinistro e nessuna opera sarebbe stata necessaria per evitare o ridurre il danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)