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Sez. 3, Sentenza n. 1079 del 31/03/1969 (Rv. 339584 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - RICORSO AI CRITERI SUSSIDIARI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339584-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - RICORSO AI CRITERI SUSSIDIARI - CONDIZIONI.*

Nell'interpretazione del contratto il giudice deve rilevare con adeguata indagine, la comune intenzione delle parti con riguardo anzitutto al significato letterale delle parole usate e solo nel caso in cui le espressioni letterali non siano chiare, precise ed univoche deve ricorrere alle altre regole ermeneutiche di carattere sussidiario. (Conf. 3511-68, mass. N. 336668 2579-68, mass. N. 335047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)