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Sez. L, Sentenza n. 6624 del 30/07/1987 (Rv. 454854 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL DANNO SUBITO DA UN LAVORATORE PER INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE AD UN INFORTUNIO SUL LAVORO NONOSTANTE LA NUOVA OCCUPAZIONE TROVATA DAL MEDESIMO COMPATIBILMENTE CON L'INVALIDITÀ RIPORTATA.*
Stato
decisa il 1987-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454854-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL DANNO SUBITO DA UN LAVORATORE PER INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE AD UN INFORTUNIO SUL LAVORO NONOSTANTE LA NUOVA OCCUPAZIONE TROVATA DAL MEDESIMO COMPATIBILMENTE CON L'INVALIDITÀ RIPORTATA.*

In tema di risarcimento del danno il principio della "compensatio lucri cum danno" è operante soltanto quando il pregiudizio e lo incremento patrimoniale discendano entrambi, con rapporto diretto ed immediato, dallo stesso fatto, sicché se ad alleviare le conseguenze dannose dell'infortunio subentra una circostanza che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito generatore del danno, di tale circostanza non può tenersi conto nella liquidazione del danno stesso, sussistendo in tal caso un rapporto di mera occasionalità che non può giustificare alcuna compensazione. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - nel liquidare il danno subito da un lavoratore relativamente all'Invalidità permanente conseguente ad un infortunio sul lavoro - aveva ritenuto irrilevante ai fini della compensatio lucri cum danno che il lavoratore medesimo, dopo l'infortunio, avesse comunque trovato un'occupazione confacente all'Invalidità riportata). (V 4267/86, mass n 447030).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)