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Sez. 1, Sentenza n. 4267 del 27/06/1986 (Rv. 447030 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO - COSTRUZIONE DI STRADA PUBBLICA CONTIGUA AL FONDO PRIVATO - DANNI DERIVANTI DA ILLECITI DELLA P.A. NELLA ESECUZIONE DELL'OPERA - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447030-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO - COSTRUZIONE DI STRADA PUBBLICA CONTIGUA AL FONDO PRIVATO - DANNI DERIVANTI DA ILLECITI DELLA P.A. NELLA ESECUZIONE DELL'OPERA - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*

Anche nella Determinazione del danno derivante da colpa extracontrattuale, come da quella contrattuale, il principio secondo il quale deve tenersi conto dell'eventuale vantaggio che il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, ad evitare che il risarcimento si risolva in un lucro indebito è applicabile solo quando anche il lucro sia conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, sì che il vantaggio e il danno si presentino come eventi contrapposti di un medesimo fatto avente l'idoneità a determinarli entrambi. Pertanto va esclusa la compensatio lucri cum damno tra il vantaggio derivato, al proprietario di un fondo, dalla costruzione di una contigua strada pubblica, ed il danno, dal medesimo subito, per frane ricollegabili non già all'opera pubblica in sè, bensì al comportamento illecito della P.a. Che, nella relativa esecuzione, abbia trascurato di effettuare gli interventi indispensabili ad evitare movimenti franosi del terreno. (V 543/82, mass n 418255; (V 4123/78, mass n 393745; (V 424/76, mass n 379094).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)