Sez. 3, Sentenza n. 9704 del 06/10/1997 (Rv. 508562 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Operatività - Condizioni - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
In tema di risarcimento del danno il principio della "compensatio lucri cum damno" opera solo a condizione che le poste da porre in compensazione derivino dal medesimo titolo (illecito da cui deriva la morte) e conseguenzialmente, risultino omogenee (nel caso di specie il S.C. ha ritenuto irrilevante ai fini della "compensatio lucri cum damno" la circostanza dell'assunzione della vedova come portiera in luogo del defunto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)