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Sez. 3, Sentenza n. 9704 del 06/10/1997 (Rv. 508562 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Operatività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508562-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"

In tema di risarcimento del danno il principio della "compensatio lucri cum damno" opera solo a condizione che le poste da porre in compensazione derivino dal medesimo titolo (illecito da cui deriva la morte) e conseguenzialmente, risultino omogenee (nel caso di specie il S.C. ha ritenuto irrilevante ai fini della "compensatio lucri cum damno" la circostanza dell'assunzione della vedova come portiera in luogo del defunto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)