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Sez. 4, Sentenza n. 2625 del 21/09/1999 Cc. (dep. 22/10/1999) Rv. 215000 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPUTO - IN GENERE | Giorno festivo iniziale - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215000-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPUTO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.14, comma 2, cod.pen. e 172, comma 3 e 4, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine, che abbia inizio in giorno festivo, sia prorogata al giorno successivo, come avviene per il giorno di scadenza, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire termini di decadenza né può ritenersi irragionevole l'omessa previsione della mancata decorrenza del termine iniziale che cada in giorno festivo per la quale è rinvenibile identità di logica rispetto all'ipotesi delle festività intermedie, sicuramente idonee a decurtare di altrettanti giorni il termine complessivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 14 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)