Sez. 6, Sentenza n. 82 del 22/11/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 225708 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPUTO - IN GENERE | Termini computati a giorni - Giorno iniziale festivo - Proroga di diritto della decorrenza al giorno successivo - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPUTO - IN GENERE
In materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dal comma 3 dell'art. 172 cod. proc. pen. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi, e non anche l'inizio della loro decorrenza, la quale dunque non è prorogata di diritto anche quando debba essere riferita, in concreto, ad un giorno festivo. (Fattispecie relativa ad un procedimento di riesame, nel quale il tribunale, essendo festivo il giorno seguente a quello della trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, aveva computato il termine per il deposito dell'ordinanza, ai sensi del comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., a far tempo dal giorno feriale ancora successivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)