Sez. 5, Sentenza n. 6865 del 22/10/1975 Ud. (dep. 09/06/1976) Rv. 133808 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVO TESTO DELL'ART 164 COD PEN - SIGNIFICATO DELLA FORMULA 'PRECEDENTE CONDANNÀ CONTENUTA NELL'ULTIMO COMMA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVO TESTO DELL'ART 164 COD PEN - SIGNIFICATO DELLA FORMULA 'PRECEDENTE CONDANNÀ CONTENUTA NELL'ULTIMO COMMA.*
Nell'ultimo comma dell'art 164 cod pen, la norma fa riferimento alla nuova e alla precedente condanna all'unico scopo di sancire che il cumulo delle pene con esse inflitte all'imputato non deve superare i limiti stabiliti dall'art 163. In questo contesto, la formula 'precedente condannà sta evidentemente a indicare la condanna gia sospesa o che sarebbe di per se ostativa (ai sensi dell'art 164 comma secondo n 1 cod pen) alla concessione del beneficio, in quanto e solo con la pena con essa irrogata e non anche con altre pene eventualmente inflitte all'imputato, ma non sospese, ne ostative, che deve essere cumulata la sanzione irrogata con l'ultima pronuncia che viene in considerazione, e che e quella che la legge individua con le parole 'nuova condannà.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)