Sez. 5, Sentenza n. 2531 del 20/12/1977 Ud. (dep. 06/03/1978) Rv. 138199 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - NOZIONE DI PRECEDENTE CONDANNA.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - NOZIONE DI PRECEDENTE CONDANNA.*
A norma dell'ultimo comma dell'art 164 cod pen, la sospensione condizionale della pena puo essere concessa una seconda volta, purche la pena da infliggere con la nuova condanna, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art 163. Per "precedente condanna", nella formula della legge, deve intendersi esclusivamente la condanna a pena detentiva per delitto (sospesa o non sospesa), e quella che sia stata sospesa pur non essendo di per se ostativa. Pertanto, le condanne alla multa, all'arresto e alla ammenda, non essendo ostative alla concessione del beneficio, non costituiscono "precedente condanna", e quindi non vanno cumulate con la pena irrogata con l'ultima pronuncia ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art 164. (Conf mass n 134424; (Conf mass n 133808).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)