Sez. L, Sentenza n. 2728 del 17/04/1986 (Rv. 445773 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI R.M. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI R.M. - ESCLUSIONE.*
L'art. 127 del T.U. Delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 che fa Obbligo al datore di lavoro, come sostituto d'imposta, di versare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal lavoratore dipendente e che contestualmente pone a carico dello stesso datore di lavoro l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore sostituito, è una norma di ordine pubblico, che comporta ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. la nullità di ogni pattuizione che si ponga in contrasto con essa, nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed opponibile anche da parte di terzi che vi abbiano interesse. Pertanto è affetta da nullità assoluta, per contrasto con il richiamato art. 127, la clausola contenuta in accordi aziendali (nella specie accordi aziendali del 28 ottobre 1938, del 23 novembre 1946 e del 6 dicembre 1962 tra l'a.T.A.N. Ed i suoi dipendenti) che prevede la esenzione del debitore d'imposta dall'assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione di un'indennità di rimborso della imposta di ricchezza mobile trattenuta, sicché nella liquidazione della pensione dovuta al lavoratore non si deve computare la indennità dallo stesso percepita sulla base di tale clausola nulla. (Conf 140/86, mass n 443788; (Conf 149/84, mass n 432404; (Conf 7641/83, mass n 432242; (Conf 4479/83, mass n 429366; (Conf 4151/83, mass n 429104).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)