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Sez. L, Sentenza n. 4151 del 16/06/1983 (Rv. 429104 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTI LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI R.M. - NULLITÀ - COMPUTO DELL'INDENNITÀ NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429104-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTI LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI R.M. - NULLITÀ - COMPUTO DELL'INDENNITÀ NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*

L'art. 127 del T.U. Delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che fa Obbligo al datore di lavoro, come sostituito d'imposta, di versare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal lavoratore dipendente e che, contestualmente, pone a carico dello stesso datore di lavoro l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore sostituito, è una norma di ordine pubblico che comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., la nullità - rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo e opponibile anche da parte di terzi, - di ogni pattuizione che si ponga con essa in contrasto. È, pertanto, affetta da nullità assoluta - per contrarietà con il richiamato art. 127 - la clausola contenuta in accordi aziendali (nella specie, accordi aziendali 6 dicembre 1962 e 28 ottobre 1938 fra l'a.T.A.N. E i suoi dipendenti) che preveda la esenzione del debitore d'imposta dallo assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione di una indennità di rimborso della imposta di ricchezza mobile trattenuta, sicché nella liquidazione della pensione dovuta al lavoratore non si deve computare la indennità dallo stesso percepita in base a tale clausola nulla. (Conf 2477/81, mass n 413261; (Conf 3439/79, mass n 399853; (Conf 1018/79, mass n 397214).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)