Sez. L, Sentenza n. 7641 del 28/12/1983 (Rv. 432242 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA R.M. - NULLITÀ - COMPUTO DI TALE INDENNITÀ NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ACCORDO AZIENDALE FRA L'A.T.A.N. ED I SUOI DIPENDENTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA R.M. - NULLITÀ - COMPUTO DI TALE INDENNITÀ NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ACCORDO AZIENDALE FRA L'A.T.A.N. ED I SUOI DIPENDENTI.*
La clausola contenuta in accordi aziendali che prevede la corresponsione di un'indennità di rimborso di ricchezza mobile a favore dei dipendenti soggetti a tale tributo - in quanto diretta a sottrarre il dipendente all'assoggettamento alla rivalsa prevista dall'art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 - è affetta da nullità assoluta ex art. 1418 cod. civ., perché contraria, oltre che alla norma fiscale predetta, anche al principio dettato dal primo comma dell'art. 53 della Costituzione. Ne deriva la conseguenza - non contrastabile mediante il richiamo del disposto del primo comma dell'art. 2126 cod. civ. - che la detta indennità non può configurarsi quale componente della retribuzione pensionabile. (principio affermato in relazione alla clausola contenuta nell'art. 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 e nell'art. 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 intervenuti fra l'a.T.A.N. Ed i suoi dipendenti). (Conf 381/81, mass n 410845; (Conf 3494/79, mass n 399905; (Conf 3439/79, mass n 399853; (Conf 1018/79, mass n 397214).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)