Sez. 3, Sentenza n. 648 del 22/10/1984 Ud. (dep. 19/01/1985) Rv. 167500 - 01
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONCORSO FORMALE DI REATI - STESSO FATTO QUALIFICATO COME REATO DIVERSO - OPERATIVITÀ DELLA PRECLUSIONE DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CONDANNA PER OPERE EDILIZIE ABUSIVE E PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTISISMICA.*
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONCORSO FORMALE DI REATI - STESSO FATTO QUALIFICATO COME REATO DIVERSO - OPERATIVITÀ DELLA PRECLUSIONE DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CONDANNA PER OPERE EDILIZIE ABUSIVE E PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTISISMICA.*
La preclusione sancita dall'art. 90 cod. proc. pen. (ne bis in idem) non può essere invocata in caso di concorso formale di reati, cioè quando il fatto, pur essendo unico come entità di ordine materiale, importi la violazione di più Disposizioni di legge e sia oggetto di diverse incriminazioni. (nella specie è stata ritenuta l'inapplicabilità del principio nel procedimento per il reato di violazione della normativa antisismica relativa ad opere edilizie già oggetto di condanna per costruzione abusiva). (Conf mass n 164758; (Conf mass n 164710; (Conf mass n 146154).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)