Sez. L, Sentenza n. 10807 del 09/11/1990 (Rv. 469705 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MODIFICAZIONI NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E CONSEGUENTE CONTROPRESTAZIONE - ONERE DEL DISTACCANTE - FATTISPECIE RELATIVA AL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MODIFICAZIONI NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E CONSEGUENTE CONTROPRESTAZIONE - ONERE DEL DISTACCANTE - FATTISPECIE RELATIVA AL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.*
Il distacco del lavoratore da parte di un datore di lavoro (distaccante) in favore di un terzo (distaccatario), che lascia fermo il perdurare del vincolo con il primo, determinando solo la temporanea dissociazione della titolarità del rapporto di lavoro (che rimane in capo al distaccante) e l'effettivo Esercizio del potere direttivo (che viene trasferito al distaccatario), comporta che il primo, in quanto titolare del rapporto, deve farsi carico, sul piano retributivo, di ogni modificazione che nell'esecuzione della prestazione lavorativa e della conseguente controprestazione intervenga nel corso del distacco. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto che il valore economico dell'uso personale di un'autovettura concessa dal distaccatario al lavoratore fosse computabile nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto dovuto dal distaccante). (V 3684/87, mass n 452621; (V 3396/87, mass n 452430).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)