Sez. L, Sentenza n. 3396 del 07/04/1987 (Rv. 452430 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COMANDO O DISTACCO TEMPORANEO DEL LAVORATORE PRESSO UN'IMPRESA DIVERSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COMANDO O DISTACCO TEMPORANEO DEL LAVORATORE PRESSO UN'IMPRESA DIVERSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Per affermare la sussistenza di un comando o distacco temporaneo del lavoratore presso un'impresa diversa da quella da cui egli dipende, e con la quale permane il rapporto di lavoro, è necessario che sia dimostrata l'esistenza nel datore di lavoro distaccante di un proprio interesse, non solo iniziale ma persistente, a che il lavoratore stesso svolga le sue prestazioni al di fuori della sua azienda. (V 1131/83, mass n 425908; (V 3488/81, mass n 414082).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)