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Sez. L, Sentenza n. 3684 del 13/04/1987 (Rv. 452621 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COMANDO O DISTACCO - NATURA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PREDETERMINAZIONE DELLA DURATA - ESCLUSIONE - INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE - CESSAZIONE DI TALE INTERESSE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA A DISTACCO DISPOSTO FIN DAL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452621-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COMANDO O DISTACCO - NATURA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PREDETERMINAZIONE DELLA DURATA - ESCLUSIONE - INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE - CESSAZIONE DI TALE INTERESSE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA A DISTACCO DISPOSTO FIN DAL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE.*

Perché sia configurabile l'ipotesi del comando o del distacco del lavoratore subordinato - che non comporta di per sè l'Estinzione dell'originario rapporto di lavoro, né la Costituzione di uno nuovo in capo al datore di lavoro beneficiario del distacco, ma soltanto una modificazione delle modalità esecutive della prestazione lavorativa del lavoratore distaccato - non è necessaria la predeterminazione della durata del comando o del distacco - che può anche protrarsi per un lungo periodo di tempo e che può essere anche contestuale all'assunzione del dipendente - ma occorre, come condizione necessaria e sufficiente, che persista l'interesse concreto del datore di lavoro distaccante ad impiegare in tal modo le prestazioni di lavoro del proprio dipendente per il perseguimento delle proprie finalità; soltanto se tale interesse venga meno, si instaura conseguentemente un rapporto diretto tra lavoratore distaccato ed il terzo che ne utilizza la prestazione. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito, il quale aveva negato che sussistesse un'ipotesi di distacco nel caso in cui un dipendente della F.O.F.I. Era stato comandato a svolgere, fin dall'assunzione, la sua attività presso l'ufficio fiduciario per gli sconti farmaceutici, poi trasformatosi in ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici). (V 6581/83, mass n 431296).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)