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Sez. 1, Sentenza n. 6300 del 17/07/1987 (Rv. 454580 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AZIONE EX ART. 1916 COD. CIV. - ESECUZIONI OPPONIBILI ALL'ASSICURATORE MEDESIMO - CONTRATTO E RAPPORTO D'ASSICURAZIONE - FATTI STORICI NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DEL DANNO - CONFIGURABILITÀ - MEZZI PROBATORI RELATIVI - LIMITAZIONI EX ART. 2724 E 2725 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454580-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AZIONE EX ART. 1916 COD. CIV. - ESECUZIONI OPPONIBILI ALL'ASSICURATORE MEDESIMO - CONTRATTO E RAPPORTO D'ASSICURAZIONE - FATTI STORICI NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DEL DANNO - CONFIGURABILITÀ - MEZZI PROBATORI RELATIVI - LIMITAZIONI EX ART. 2724 E 2725 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

L'Azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del danneggiante, di cui all'art. 1916 cod. civ., che abilita il primo a sostituirsi all'assicurato danneggiato nell'Azione nei confronti del terzo responsabile, espone l'assicuratore solo alle eccezioni che il responsabile avrebbe potuto opporre all'assicurato e tra queste non rientrano quelle relative alla data certa del contratto assicurativo, il quale è res inter alios acta. Pertanto, il contratto di Assicurazione ed il rapporto da esso nascente hanno rilievo, nei confronti dell'autore del danno, come meri fatti storici e possono essere provati, pure con riguardo alla data del contratto, con qualsiasi mezzo e quindi anche con testi (e presunzioni) senza che possano ostarlo le limitazioni ex artt. 2724 e 2725 cod. civ.. (V 5105/81, mass n 415894).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)