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Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 15/09/1981 (Rv. 415894 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - CERTEZZA NEI CONFRONTI DEI TERZI - DISCIPLINA EX ART. 2704 COD. CIV. - CONDIZIONI - SCRITTURA PRIVATA FATTA VALERE NON PER IL SUO CONTENUTO NEGOZIALE MA QUALE FATTO STORICO - PRINCIPIO DELLA INOPPONIBILITÀ DELLA DATA DELLA SCRITTURA NON AUTENTICATA NELLA SUA SOTTOSCRIZIONE E NON REGISTRATA - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415894-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - CERTEZZA NEI CONFRONTI DEI TERZI - DISCIPLINA EX ART. 2704 COD. CIV. - CONDIZIONI - SCRITTURA PRIVATA FATTA VALERE NON PER IL SUO CONTENUTO NEGOZIALE MA QUALE FATTO STORICO - PRINCIPIO DELLA INOPPONIBILITÀ DELLA DATA DELLA SCRITTURA NON AUTENTICATA NELLA SUA SOTTOSCRIZIONE E NON REGISTRATA - INAPPLICABILITÀ.*

Le Disposizioni dell'art. 2704 cod. civ. sull'efficacia della data della scrittura privata nei confronti dei terzi operano soltanto quando dalla scrittura si vogliono, in relazione a quella data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione nell'atto contenuta. Pertanto il principio dell'inopponibilità della data della scrittura che, non autenticata nella sua sottoscrizione, non sia stata ancora registrata non trova applicazione quando la relativa convenzione venga invocata non per il suo contenuto negoziale, ma quale semplice fatto storico che può essere provato, in quanto tale, con qualsiasi mezzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)