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Sez. 1, Sentenza n. 1541 del 11/02/1995 (Rv. 490390 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Persone diverse dal fallito - Vendita - Sospensione - Istanza - Rigetto - Conferma in sede di reclamo - Provvedimento del Tribunale fallimentare - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490390-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

La dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 26 della legge fallimentare di cui alla sent. n. 42/81 della Corte Costituzionale non ha travolto l'istituto del reclamo al Tribunale avverso i provvedimenti del Giudice delegato, ma solo quei profili che confliggevano con la tutela del diritto di difesa, risultanti dall'insieme delle regole sui procedimenti in Camera di consiglio, sicché è ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le decisioni del Tribunale fallimentare prese nel rispetto delle regole sui procedimenti camerali in sede di reclamo avverso i provvedimenti del Giudice delegato, sempre che detti provvedimenti siano in concreto dotati di decisorietà ovvero dispongano su diritti. Non è pertanto impugnabile in base al cit. art. 111 Cost. il decreto del Tribunale fallimentare confermativo in sede di reclamo del provvedimento del Giudice delegato di rigetto dell'istanza, formulata da persone diverse dal fallito, volta ad ottenere la sospensione della vendita sotto il profilo del ritiro di gran parte delle insinuazioni e del probabile ritiro di altre, trattandosi di provvedimento che attiene all'esercizio del potere ordinatorio del Giudice delegato ed al controllo del medesimo da parte del Tribunale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)