diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Ud. (dep. 16/02/2005) Rv. 231300 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione della prova - Chiamata in correità - Valutazione frazionata - Ammissibilità - Onere motivazionale a carico del giudice.
Stato
decisa il 2004-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231300-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

In tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, è lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate; il che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno; sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Quando ragionevolmente e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si verifica, un'ipotesi siffatta, l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)