Sez. L, Sentenza n. 196 del 14/01/1977 (Rv. 383714 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITA E DI LAVORAZIONE - PREMIO AZIENDALE PREVISTO DA CONTRATTI COLLETTIVI - COMPUTABILITA NELLA TREDICESIMA MENSILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PREMIO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITA E DI LAVORAZIONE - PREMIO AZIENDALE PREVISTO DA CONTRATTI COLLETTIVI - COMPUTABILITA NELLA TREDICESIMA MENSILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PREMIO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI.*
La funzione retributiva di un premio aziendale, previsto dai contratti collettivi di lavoro, non e di per se elemento sufficiente a ritenere che il premio medesimo concorra a formare la tredicesima mensilita, anch'essa con natura retributiva, dovendo tale computabilita escludersi nel caso in cui risulti che le parti abbiano voluto limitarla ai soli compensi in diretto ed immediato rapporto con le prestazioni lavorative, senza stabilire una deroga per la tredicesima mensilita, che detto rapporto non presenta. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che il premio aziendale, previsto dagli artt 154, 155 e 161 del CCNL del 31 luglio 1970 per i dipendenti da aziende commerciali, fosse da computarsi nella tredicesima mensilita, disciplinata dall'art 90 del contratto medesimo. La suprema Corte ha cassato con rinvio detta decisione, in quanto difettosa in ordine all'indagine sulla volonta dei contraenti, nei termini sopra specificati).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 31/07/1970 num. 90, Contr. Coll. 31/07/1970 num. 154, Contr. Coll. 31/07/1970 num. 155, Contr. Coll. 31/07/1970 num. 161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)